Prima di decidere cosa votare, bisogna capire su cosa si vota. Sembra ovvio. Non lo è. La campagna referendaria — da entrambe le parti — ha trasformato questa legge in uno spauracchio o in una panacea, a seconda di chi parlava. Il risultato è che la maggior parte degli italiani non sa cosa c'è scritto davvero.

Questo capitolo legge la legge. Non le opinioni sulla legge. Non le previsioni su cosa potrebbe succedere. La legge, come è scritta, articolo per articolo, in linguaggio accessibile a chiunque.

E poi — questa è la parte che quasi nessuno fa — mostriamo quello che la legge deliberatamente non dice, e che sarà deciso in seguito con strumenti molto meno garantiti della Costituzione.

FONTE UFFICIALE
Legge Costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025. Titolo: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». La legge modifica sette articoli della Costituzione: 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110.

Come funziona oggi (prima di leggere la riforma, devi capire il punto di partenza)

In Italia oggi i magistrati sono tutti dentro lo stesso "ordine". Fanno un concorso unico. Una volta dentro, scelgono se fare il pubblico ministero — quello che indaga e rappresenta l'accusa — o il giudice — quello che decide la sentenza. I due ruoli sono diversi ma appartengono alla stessa famiglia professionale.

Esiste la possibilità di cambiare: un PM può diventare giudice, un giudice può diventare PM. Ma solo una volta nella carriera, solo nei primi dieci anni di servizio, e solo trasferendosi in un'altra regione. Questa regola la stabilì la riforma Castelli nel 2006. Prima di quella riforma i cambi erano più facili — ma anche allora erano rari. Dopo quella riforma sono rarissimi: tra lo 0,2 e lo 0,8% dei magistrati ogni anno. In numeri assoluti: tra le 20 e le 40 persone su un totale di circa 9.000 magistrati in servizio.

Tutti i magistrati — giudici e PM — sono governati da un unico organo: il Consiglio Superiore della Magistratura, il CSM. È lui che gestisce le carriere, le promozioni, i trasferimenti, le nomine ai posti di vertice. È presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto da 33 membri: 3 di diritto (il Capo dello Stato, il primo presidente della Cassazione, il procuratore generale della Cassazione), 20 eletti dai magistrati stessi, e 10 eletti dal Parlamento tra professori universitari e avvocati con almeno 15 anni di esperienza.

I procedimenti disciplinari — quando un magistrato sbaglia o si comporta in modo scorretto — sono gestiti da una sezione apposita del CSM stesso.

PRIMA MODIFICA: La separazione delle carriere

Questa è la parte più pubblicizzata della riforma, quella con cui viene identificata nell'opinione pubblica. È anche quella con meno impatto pratico immediato — e quello che il governo sa benissimo.

OGGI

CON LA RIFORMA

Un concorso unico di accesso alla magistratura.

Due carriere distinte fin dall'inizio. Si sceglie: o giudice o PM.

Possibile un cambio di funzione nella vita (una volta, entro 10 anni, con cambio di regione).

Nessun cambio possibile. La scelta è definitiva. Per sempre.

Giudici e PM appartengono allo stesso ordine e allo stesso CSM.

Due ordini separati, due CSM separati. Due mondi distinti.

Cambio effettivo: 0,2-0,8% dei magistrati all'anno.

Cambio effettivo: 0%. Vietato costituzionalmente.

La domanda che emerge subito — e che abbiamo già posto nel Capitolo 1 — è: se i cambi erano già quasi a zero, cosa cambia davvero? La risposta onesta è: poco nella pratica di breve periodo. Molto nel principio costituzionale, e molto nelle conseguenze sugli organi di governo.

"Questa riforma riguarda poco o nulla la separazione delle carriere dei magistrati. In realtà è diretta alla separazione dei Consigli Superiori della Magistratura, alla ristrutturazione delle loro funzioni e della loro composizione." — Prof. Enrico Grosso, costituzionalista, Comitato per il No — Sole 24 Ore

Grosso ha ragione su un punto: l'effetto più rilevante della separazione delle carriere non è bloccare i 30-40 cambi annui. È giustificare e rendere necessaria la creazione di due CSM separati. E là sta il vero cuore della riforma.

COSA CAMBIA PER IL CITTADINO COMUNE: Nella sua vita quotidiana, praticamente niente nel breve periodo. Il giudice che lo giudicasse dopo la riforma non sarebbe più terzo di quello che giudicherebbe prima. La separazione delle carriere è un cambio di architettura istituzionale, non di esperienza processuale immediata. Chi dice che il vostro processo sarà automaticamente più giusto con la riforma sta esagerando. Chi dice che il vostro processo sarà automaticamente meno garantito sta esagerando nella direzione opposta.

SECONDA MODIFICA: Il doppio CSM e il sorteggio

Questa è la modifica più importante e più pericolosa — nel senso che è quella con più conseguenze reali, e quella su cui il dibattito è stato più disonesto da entrambe le parti. Il governo la minimizza. L'opposizione la catastrofizza. La realtà è nel mezzo, ma si avvicina di più alla preoccupazione.

Da uno a tre: la frammentazione del governo della magistratura

Con la riforma, il CSM unico viene abolito e sostituito da tre organi distinti:

1. CSM GIUDICANTE — governa le carriere dei giudici (promozioni, trasferimenti, nomine direttive).

2. CSM REQUIRENTE — governa le carriere dei PM (stesse funzioni, ma solo per i pubblici ministeri).

3. ALTA CORTE DISCIPLINARE — gestisce tutti i procedimenti disciplinari per entrambe le categorie.

Entrambi i nuovi CSM sono presieduti dal Presidente della Repubblica, come avviene già oggi. Il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione ne fanno parte di diritto nei rispettivi organi.

Il sorteggio: la svolta radicale

Qui la riforma introduce qualcosa di completamente nuovo nel panorama costituzionale italiano: i membri dei due CSM e dell'Alta Corte Disciplinare non vengono più eletti, ma estratti a sorte.

Il meccanismo è il seguente:

PER I MEMBRI TOGATI (magistrati): sorteggiati dalla totalità dei magistrati in servizio che abbiano determinati requisiti di anzianità e ruolo.  PER I MEMBRI LAICI (non magistrati): sorteggiati da un elenco compilato dal Parlamento, composto da professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio professionale.

La motivazione dichiarata è chiara e ha una logica: il sistema elettorale attuale favorisce le correnti interne alla magistratura. I magistrati si candidano, fanno campagna elettorale interna, si organizzano in gruppi con posizioni politiche riconoscibili. Il vincitore di questa competizione interna spesso deve "restituire" il favore ai colleghi che lo hanno votato in sede di nomine e promozioni. Lo scandalo Palamara è la dimostrazione estrema di questo meccanismo. Il sorteggio, in teoria, rompe questa logica: nessuno ha chiesto il voto a nessuno, nessuno deve niente a nessuno.

"Con il sorteggio i membri del CSM non dovranno dire grazie a nessuno per essere lì e potranno esercitare il loro ruolo liberamente, senza alcun tipo di condizionamento." — Giorgia Meloni, video sui social, marzo 2026

La logica è comprensibile. Il problema è nell'esecuzione. E nell'esecuzione c'è la bomba a orologeria.

Il buco nella legge: le liste parlamentari

Ecco il punto che quasi nessun giornale ha spiegato con chiarezza. Vale la pena leggerlo due volte.

I membri laici del CSM vengono sorteggiati da una lista. Quella lista la compila il Parlamento. Fin qui, come oggi: anche oggi i 10 membri laici del CSM vengono eletti dal Parlamento. Ma c'è una differenza cruciale tra il sistema attuale e quello proposto dalla riforma.

SISTEMA ATTUALE

CON LA RIFORMA

Il Parlamento elegge direttamente i 10 laici del CSM, con maggioranza qualificata dei 3/5 — che richiede accordo con l'opposizione.

Il Parlamento compila una lista da cui si sorteggia. Per approvare quella lista non è specificato quale maggioranza serva.

Chi entra al CSM è eletto da una maggioranza ampia, bipartisan.

Chi entra nella lista potrebbe essere scelto dalla sola maggioranza di turno.

La lista non esiste: si eleggono persone specifiche.

La dimensione della lista non è stabilita dalla legge costituzionale. Potrebbe essere di 11 nomi per 10 posti.

IL PROBLEMA CONCRETO: La legge costituzionale non dice quante persone ci sono nelle liste, non dice con quale maggioranza parlamentare vengono approvate, non dice se l'opposizione ha un potere di veto. Tutto questo verrà deciso con leggi ordinarie. Le leggi ordinarie si approvano con la semplice maggioranza parlamentare — quella stessa maggioranza che oggi sostiene il governo Meloni. Se quella lista fosse di 11 nomi per 10 posti, il sorteggio sarebbe di fatto una nomina diretta. Il governo di turno potrebbe scegliere chi entra nel CSM e chi no.

"Sono state sottolineati gli aspetti che la riforma lascia definire alla legge ordinaria: non viene definita la consistenza numerica delle liste dei laici sorteggiabili e non viene definita una maggioranza qualificata per la loro approvazione, permettendo quindi potenzialmente alla maggioranza di turno di definirle in autonomia senza il coinvolgimento delle opposizioni." — Wikipedia — Riforma costituzionale Meloni-Nordio, citando le audizioni parlamentari

Gratteri, nel testo che ci hai fornito, lo chiama direttamente "una mezza truffa". E lo fa con un esempio concreto:

"In un vaso metto 100 nomi scelti dal Parlamento, poi tra questi 100 nomi sorteggi i 10. A me sembra un sorteggio truccato." — Nicola Gratteri, procuratore di Napoli

Il governo risponde che il Parlamento continuerà ad approvare le liste con la maggioranza dei 3/5, come avviene oggi per i laici. È una risposta parzialmente vera: quella maggioranza qualificata è prevista nell'attuale regolamento parlamentare, non nella nuova legge costituzionale. Un futuro Parlamento potrebbe cambiarla con una legge ordinaria. Quella garanzia, in altri termini, non è scritta in Costituzione.

IL NODO CENTRALE

Il sorteggio è presentato come la garanzia di indipendenza dalla politica. Ma se le liste da cui si sorteggia le compila la politica senza vincoli costituzionali chiari, il sorteggio è uno strumento nelle mani della politica. Non fuori dalla politica.

TERZA MODIFICA: L'Alta Corte Disciplinare

Il terzo pilastro della riforma è la nascita di un organo completamente nuovo: l'Alta Corte Disciplinare. Prende il posto della sezione disciplinare del CSM, che oggi gestisce i procedimenti contro i magistrati che sbagliano.

COMPOSIZIONE DELL'ALTA CORTE DISCIPLINARE

15 membri totali: – 3 nominati dal Presidente della Repubblica (scelti tra professori universitari e avvocati) – 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti – 3 estratti a sorte tra i magistrati requirenti – 3 estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento (professori e avvocati)  Il Presidente dell'Alta Corte deve essere scelto tra i membri di nomina presidenziale o parlamentare — non tra i magistrati.

La logica della riforma su questo punto è la più solida dell'intera proposta. Il principio che un organo non dovrebbe giudicare i propri membri — o che chi decide le carriere non dovrebbe anche decidere le sanzioni — è principio elementare di ogni ordinamento serio. Oggi il CSM svolge entrambe le funzioni. La separazione tra governo della carriera e giudizio disciplinare è razionale.

Il problema, ancora una volta, non è il principio. È il dettaglio che manca.

COSA NON DICE LA LEGGE SULL'ALTA CORTE: Non dice le regole concrete con cui vengono accertate le responsabilità. Non dice quali sanzioni possono essere applicate. Non dice come si valuta la tempestività nel deposito delle sentenze. Non dice le procedure precise del doppio grado di giudizio previsto. Tutto questo verrà definito da successive leggi ordinarie. Leggi che la maggioranza di turno può scrivere da sola, modificare, e riscrivere senza passare dalla Costituzione.

Nordio stesso ha ammesso in un'intervista di gennaio 2026 che la velocità dei processi non dipende da questa riforma — dipenderà dal PNRR e da altre misure. Ha poi detto il contrario poche settimane dopo. Pagella Politica ha documentato la contraddizione. La verità è che nessuno può sapere con certezza quale effetto avrà l'Alta Corte sui procedimenti disciplinari, perché le norme concrete non esistono ancora.

I sette articoli modificati: cosa cambia esattamente

La legge modifica sette articoli della Costituzione. Ecco cosa cambia in ciascuno, in linguaggio comprensibile.

ART. 87 — Poteri del Presidente della Repubblica - Oggi il Presidente presiede un solo CSM. Con la riforma ne presiede due — uno per i giudici, uno per i PM. Cambia il numero, non il principio.
ART. 102 — La funzione giurisdizionale - Viene aggiunto che le norme sull'ordinamento giudiziario disciplinano le «distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti». È qui che entra in Costituzione per la prima volta il principio della separazione.
ART. 104 — Il CSM (il più importante) - Viene completamente riscritto. Il CSM unico sparisce. Nascono il CSM Giudicante e il CSM Requirente. Composizione: per 2/3 magistrati sorteggiati, per 1/3 sorteggiati da lista parlamentare. Il Presidente della Repubblica presiede entrambi.
ART. 105 — Le competenze del CSM - Oggi il CSM ha competenza su assunzioni, promozioni, trasferimenti e provvedimenti disciplinari. Con la riforma i provvedimenti disciplinari vengono tolti al CSM e affidati all'Alta Corte Disciplinare. Ogni CSM gestisce solo la categoria di propria competenza.
ART. 106 — Le nomine dei magistrati - Modifiche tecniche sulla nomina dei magistrati onorari, coerenti con la separazione delle carriere.
ART. 107 — L'inamovibilità dei magistrati - I magistrati restano inamovibili. Piccola modifica tecnica: il «Consiglio» citato nell'articolo diventa i «rispettivi Consigli», in coerenza con la creazione del doppio CSM.
ART. 110 — I rapporti tra Ministero e magistratura - Il Ministro della Giustizia conserva le competenze sull'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ma deve rispettare le competenze di «ciascun Consiglio superiore». Adeguamento tecnico.

La parte che tutti dimenticano: le leggi ordinarie di attuazione

C'è un articolo della riforma che quasi nessuno cita, ma che è probabilmente il più importante di tutti. È l'articolo 8 — l'ultimo — che stabilisce:

"Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore." — Art. 8, Legge Costituzionale n. 253/2025

Traduzione: se la riforma passa, il Parlamento ha un anno per scrivere tutte le norme di attuazione. Queste norme stabiliscono le cose che la legge costituzionale non dice — e abbiamo visto che non dice moltissimo. Le dimensioni delle liste per il sorteggio. Le maggioranze parlamentari necessarie. Le procedure disciplinari. I criteri di nomina dei direttivi. La struttura interna dei nuovi CSM.

Queste norme vengono scritte con leggi ordinarie. Le leggi ordinarie si approvano con la semplice maggioranza parlamentare. Quella stessa maggioranza che oggi sostiene il governo Meloni. E che potrebbe, teoricamente, costruire un sistema di liste e sorteggi costruito su misura per mantenere il controllo politico sulla magistratura.

IL PUNTO CRITICO: Il testo costituzionale apre una porta. Le leggi ordinarie decidono quanto si apre quella porta e verso dove. Se le leggi ordinarie venissero scritte in modo da garantire liste ampie, approvate con maggioranza dei 3/5, con potere di veto dell'opposizione — il sorteggio sarebbe genuino. Se venissero scritte in modo da consentire liste risicate, approvate a maggioranza semplice, senza contrappesi — il sorteggio sarebbe di fatto una nomina politica. La riforma costituzionale non dice quale delle due strade sarà percorsa. La dice politicamente, ma non giuridicamente. E la politica cambia.

L'ex procuratore Spataro — fronte del No — ha definito questo l'aspetto più pericoloso dell'intera riforma:

"L'ultimo articolo della riforma prevede che il Parlamento dovrà intervenire con leggi ordinarie attuative entro un anno. In un anno la maggioranza di turno potrebbe fare quasi tutto, valorizzando il premierato, mettendo in crisi l'equilibrio tra i poteri dello Stato." — Armando Spataro, ex procuratore di Torino, intervista a Today.it

Il governo risponde che questo rischio è teorico e paranoico, che la Costituzione stessa garantisce l'indipendenza della magistratura nell'articolo 104, e che qualsiasi legge ordinaria che violi quel principio sarebbe incostituzionale. È una risposta che ha una sua logica. Ma presuppone che la Corte Costituzionale intervenga tempestivamente, che l'opposizione ricorra, che i meccanismi di garanzia funzionino. Sono presupposti ragionevoli in una democrazia sana. Meno ovvi in un momento di conflitto istituzionale acuto come questo.

Il quesito referendario: cosa trovi sulla scheda

Sulla scheda verde troverai un unico quesito. Il testo definitivo, approvato con decreto del 7 febbraio 2026, è il seguente:

"Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»?" — Quesito referendario — DPR 7 febbraio 2026

Noti una cosa: il quesito non dice "separazione delle carriere". Dice "revisione degli articoli" e cita il titolo formale della legge. Questo perché il quesito è stato riformulato su iniziativa del Comitato dei 15 giuristi — fronte del No — che ha voluto rendere espliciti gli articoli modificati. La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta il 6 febbraio 2026.

NO

La legge entra definitivamente in vigore. Si applicano tutti e sette gli articoli modificati.

La legge viene respinta. La Costituzione rimane invariata. Il sistema attuale continua.

Il Parlamento ha un anno per scrivere le leggi ordinarie di attuazione.

Nessun obbligo di riforma. La questione torna al dibattito politico ordinario.

Non c'è marcia indietro senza una nuova riforma costituzionale, con l'intero iter parlamentare.

Il centrodestra potrebbe riproporre una nuova legge, ma riprendendo da zero.

IMPORTANTE: NESSUN QUORUM

Questo è un referendum costituzionale confermativo, previsto dall'art. 138 della Costituzione. Non è richiesta una soglia minima di partecipanti. Qualunque sia l'affluenza, il risultato è valido. Vince chi prende più voti. Il non-voto non è un No: è semplicemente assenza. Chi vuole il No deve andare a votare No. Chi non va non incide sul risultato.

Ora sai cosa dice la legge. Sai anche cosa non dice. Il sorteggio è la chiave — ma la chiave funziona solo se le serrature sono costruite bene, e le serrature le costruirà la politica con leggi ordinarie.

Ma c'è un'altra domanda che precede tutto questo: il problema che questa riforma vuole risolvere — la politicizzazione del CSM, le correnti, lo scandalo Palamara — è reale? Quanto è reale? E il sorteggio lo risolve davvero, o lo sposta soltanto da un posto a un altro?